Nel ricorso diretto per incostituzionalità per omissione (ADO) n. 26/DF, il Tribunale federale (STF) ha riconosciuto il ritardo legislativo nell'attuazione del mandato di criminalizzare l'omotransfobia. In questa occasione, la STF ha sviluppato un concetto di razzismo che include i pregiudizi e le discriminazioni basate su genere, orientamento sessuale, sesso, ecc. In effetti, la Corte ha stabilito che la legge 7.716/1989 si sarebbe applicata fino all'avvento di un atto normativo specifico. Tuttavia, questa legge è stata modificata dalla legge 14.532/2023 per separare gli insulti razziali da quelli pregiudizievoli nel codice penale, mentre ha riallocato gli insulti razziali nella legislazione per la lotta al razzismo senza fare riferimento esplicito a nessuno degli elementi della sessualità umana. In questo contesto, cerchiamo di rispondere alla domanda centrale: la mancata inclusione dell'omotransfobia nella modifica apportata dalla legge 14.532/2023 alla legge 7.716/1989 rappresenta un effetto di contraccolpo o è un silenzio involontario da parte del legislatore? In definitiva, si conclude che l'assenza di una menzione esplicita nella modifica legislativa non consiste nel suddetto effetto, ma in un'acquiescenza, seppur tacita, all'interpretazione giurisprudenziale del termine razzismo.