La posizione di Consigliere sostituto è stata conferita a livello costituzionale dalla Costituzione federale del 1988, che all'articolo 73, paragrafo 4, stabilisce le attribuzioni giudiziarie per la posizione. A ventisei anni dalla Carta federale, non c'è uniformità nel trattamento di questa posizione costituzionale. In molte Corti dei conti, questa posizione svolge solo la funzione di esperto o le attività tipiche dell'organo ausiliario. Inoltre, anche quando esercitano poteri giudiziari, cioè quando presiedono alle indagini procedurali, riferendo sui casi distribuiti con una proposta di decisione da sottoporre all'organo collegiale, alcune Corti non promuovono una distribuzione equa e imparziale ad essi. Si evince, quindi, che la limitazione delle attribuzioni giudiziarie della carica, attraverso norme che assegnano l'emissione di pareri o l'esercizio della funzione di capo dell'organo ausiliario, a volte confonde le attribuzioni della carica con il senso contabile, a volte ha una motivazione politica e, quindi, deve essere riconosciuta come incostituzionale perché non esprime la volontà del costituente. Analogamente, lo stesso vizio deve essere riconosciuto alle norme che trattano la distribuzione dei procedimenti con criteri che contrastano con il principio del giudice naturale.
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