Diversi aspetti possono motivare la rottura del vincolo coniugale, uno di questi è la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, in questo contesto rientra l'infedeltà, che è stata estromessa dalla giurisdizione penale e anche dalla colpa per motivare la richiesta di divorzio, con l'entrata in vigore dell'Emendamento Costituzionale 66, del 13 luglio 2010. Prima della rottura del dovere coniugale e della fine del matrimonio, il coniuge tradito può ricorrere alla magistratura per ottenere un risarcimento, sostenendo di aver subito imbarazzo, sofferenza o qualsiasi altro tipo di danno morale derivante dall'atto di infedeltà commesso dal coniuge violatore, ma resta da sapere e analizzare quando si tratti davvero della configurazione di un danno morale o se il coniuge tradito non voglia solo avere un'applicazione di pena, prima dell'atto infedele di cui è stato vittima.
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