Il regime della forza pubblica, costituito dal personale di Ufficiali, Sottufficiali, Agenti e Membri del Livello Esecutivo delle Forze Armate o della Polizia Nazionale, appartenente a un regime speciale o eccezionale, contemplato dall'articolo 279 della Legge 100 del 1993. Lungi dall'accordare un trattamento favorevole e generoso a questa categoria di persone a causa dell'attività ad alto rischio che svolgono e che in molti casi è sottoposta a orari di lavoro estenuanti e prolungati, non hanno la possibilità di accedere al diritto all'indennità sostitutiva o al rimborso dei saldi previsti dal regime pensionistico generale, a causa dell'inesistenza di queste figure giuridiche nella normativa vigente. Pertanto, in virtù dei principi di favore e di uguaglianza, attraverso la giurisprudenza degli alti tribunali, è stato stabilito l'obbligo per gli amministratori delle pensioni di dare piena applicazione alle norme più favorevoli al lavoratore, all'iscritto o al beneficiario, a parità di casi e situazioni che non hanno le garanzie minime stabilite nel regime pensionistico generale sancito dalla Legge 100 del 1993.