La disposizione dell'esame dei casi di bambini faccia a faccia con la legge nel Tribunale dei Bambini nella legge n. 3 del 1997 riguardante il Tribunale dei Bambini con la legge n. 11 del 2012 sul sistema di giustizia penale minorile, cioè la legge del Tribunale dei Bambini, determina che nel trattamento dei casi di bambini faccia a faccia con la legge nel Tribunale si applicano solo le regole dell'esame formale, cioè attraverso il procedimento. Le disposizioni dell'esame del caso dei bambini faccia a faccia con la legge sono specificatamente stipulate nel capitolo IV paragrafo 4 dell'articolo 55 all'articolo 59. Mentre nella Legge del sistema di giustizia penale dei bambini è stipulato che prima di passare il procedimento il giudice deve cercare il regolamento del caso del bambino in diversione o anche chiamato il regolamento del caso del bambino fuori del tribunale (informale). Come indicato nell'articolo 52 comma (2). Inoltre, il caso dei bambini di fronte alla legge procederà alla fase del tribunale se un accordo di diversione non è attuato con successo (articolo 52 comma (6) della legge del sistema di giustizia penale dei bambini).