I diritti collettivi dei popoli e delle comunità indigene sono specificati nella sezione A dell'art. 2 della costituzione messicana, sono diritti di cui gli individui possono godere in virtù della loro appartenenza a una comunità indigena: il diritto al riconoscimento come popolo o comunità indigena, e così come i diritti indigeni sono sanciti nella magna carta del nostro paese nella maggior parte dei paesi latinoamericani esiste anche questo riconoscimento dei gruppi etnici. I diritti collettivi dei popoli e delle comunità indigene sono specificati nella sezione A dell'art. 2 della costituzione messicana, sono diritti di cui gli individui possono godere in virtù della loro appartenenza a una comunità indigena: Diritto al riconoscimento come popolo o comunità indigena, e così come i diritti indigeni sono sanciti nella Magna Carta del nostro paese, nella maggior parte dei paesi latinoamericani esiste anche questo riconoscimento dei gruppi etnici.
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