Il principio di non contestazione come manifestazione del principio dispositivo sostanziale ovvero del principio di economia processuale: esso opera unicamente rispetto ai fatti identificatori del diritto dedotto in giudizio - nei diritti eterodeterminati - e ai fatti posti a fondamento di eccezioni in senso stretto ovvero anche rispetto ai fatti costitutivi alternativi al fatto costitutivo indicato dall'attore - nei diritti autodeterminati -, ai fatti dedotti a fondamento di eccezioni in senso lato e ai fatti secondari? Vincola il giudice alla fissazione formale dei fatti non contestati nella sentenza o la loro esistenza può essere smentita in presenza di elementi probatori che inducono a una valutazione contraria? Analisi condotta alla luce della nota pronuncia Cass. SSUU. 23 gennaio 2002, n. 761 e del novellato art. 115 c.p.c.