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In materia tributaria, la Costituzione italiana, ha voluto intervenire su un piano sostanziale, individuando sia il fondamento del dovere tributario, sia un primario criterio di giustizia vincolante per lo stesso legislatore nella creazione e ripartizione dei tributi. Il primo comma dell'art 53 della Costituzione dichiara: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". La prestazione tributaria non ha dunque come proprio fondamento un astratto potere di imperio, né un mero rapporto commutativo, bensì l'attitudine a concorrere alla spesa…mehr

Produktbeschreibung
In materia tributaria, la Costituzione italiana, ha voluto intervenire su un piano sostanziale, individuando sia il fondamento del dovere tributario, sia un primario criterio di giustizia vincolante per lo stesso legislatore nella creazione e ripartizione dei tributi. Il primo comma dell'art 53 della Costituzione dichiara: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". La prestazione tributaria non ha dunque come proprio fondamento un astratto potere di imperio, né un mero rapporto commutativo, bensì l'attitudine a concorrere alla spesa pubblica. Il principio dettato dalla fonte primaria della normativa nazionale individua quindi il fondamento dal quale deve nascere la pretesa tributaria e, parimenti, stabilisce il mezzo attraverso il quale la stessa viene legittimata. L'art. 23 stabilisce infatti che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Autorenporträt
Ermanno orler ha studiato presso l'Università Cä Foscari di Venezia al corso di laurea in amministrazione, finanza e controllo.