Sia la contrattazione per la stipula dei CCNL che quella per la sottoscrizione dei CDI risultano incompiute secondo tre profili principali: 1) Per mancato conseguimento di un accordo, la contrattazione si interrompe, non si compie il processo formativo della volontà, è imperfetta (termine riferibile al negozio giuridico), resta solo un tentativo e si perviene: - a livello di singolo ente all'atto unilaterale, più che alla ultrattività del CCDI precedente, - a livello nazionale alle indennità di vacanza contrattuale o peggio ancora al blocco degli aumenti contrattuali; 2) Per i ridotti contenuti, le limitate materie di competenza della contrattazione: la contrattazione non verte sul quantum economico a causa della predeterminazione delle risorse, nemmeno sull'organizzazione, sugli orari, sui sistemi premianti, ecc.; 3) Per il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi dichiarati dal legislatore, o da esponenti politici, intravvisti dalla dottrina, specie citando l'articolo 1 del d.lgs. 165/2001, a riguardo: a) del contenimento della spesa; b) del conseguimento del buon andamento declinato in "efficienza"; c) della migliore distribuzione ed utilizzo delle risorse.