Le ragioni che spinsero a realizzare quest'opera di unificazione furono molteplici: innanzitutto avrebbe potuto agevolare sotto diversi profili il buon funzionamento del mercato comune, in particolare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; avrebbe potuto assicurare una maggiore certezza del diritto: l'uniformità delle norme di conflitto negli stati membri comporta che, quale che sia lo stato membro di appartenenza del giudice adito, tale giudice applichi la stessa legge in ogni caso, ossia quella individuata mediante le norme di diritto internazionale privato, avente lo stesso contenuto in ogni stato membro. Il presente lavoro si concentrerà, in particolare, sulla figura del lavoratore subordinato in ambito internazionale, definito parte debole, prendendo in considerazione la sua posizione rispetto alla controparte del contratto, ovvero - il datore di lavoro.