Fin dal periodo kemalista, la Turchia - essendo un Paese musulmano - viene presentata come un Paese speciale all'interno del mondo musulmano grazie alla sua laicità. Negli anni '90, la Corte Costituzionale, prendendo come argomento il principio di laicità che compare come principio essenziale nella Costituzione turca, ha ordinato la messa al bando di un partito politico di ispirazione islamista che pone l'Islam al centro del suo discorso politico rivendicando la sottomissione alla legge religiosa (Sharia): il Partito della Prosperità (Rafah partisi). Lo scioglimento di questo partito nel 1998 ha dato origine a un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di riunione e di associazione. Il caso è stato giudicato dalla Corte europea: nel 2001 dalla Terza Camera e nel 2003 dalla Grande Camera. Per la prima volta, la Corte riterrà che la Convenzione europea non sia stata violata dalla decisione della Corte costituzionale turca relativa allo scioglimento di un partito politico, di ispirazione islamista, non conforme al principio di laicità garantito dalla Costituzione.