Questo lavoro esplora la possibilità di perseguire il terrorismo come crimine contro l'umanità ai sensi del trattato CPI. Anche se il terrorismo non è esplicitamente menzionato come crimine che ricade sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale, può comunque essere giudicato dalla CPI interpretandolo come incluso nell'articolo 7 dello Statuto di Roma. L'articolo 7 dello Statuto della CPI può essere utilizzato come base giuridica per perseguire gli atti terroristici se questi soddisfano i requisiti generali dell'articolo. Non è necessario modificare il testo dello Statuto di Roma per includere gli atti di terrorismo.