L'articolo 247 del codice di procedura penale, modificato dalla legge 1173, stabilisce i motivi di revoca. La revoca opera su richiesta motivata del pubblico ministero o della vittima, anche se quest'ultima non si è costituita parte civile, quando si dimostra senza altre formalità che: "1. l'imputato non rispetta uno degli obblighi imposti; 2. si dimostra che l'imputato compie atti preparatori di fuga o di ostacolo all'accertamento della verità; o, 3. l'imputato non rispetta una delle misure speciali di protezione nei casi di violenza contro i bambini e gli adolescenti". Secondo lo spirito della riforma, la misura può anche essere sostituita da una più seria, compresa la detenzione preventiva quando è appropriata. Come si può vedere con la modifica apportata alla legge 1173, la revoca opera anche quando non si rispettano le misure speciali di protezione per i casi di violenza contro i bambini e gli adolescenti. Tuttavia, data l'importanza della situazione, la revoca sarà risolta in un'udienza pubblica, secondo le regole dell'articolo 113 del codice di procedura penale.