In una società ben organizzata, in cui non c'è posto per l'anarchia, lo Stato si assume comodamente la responsabilità dell'ordine pubblico e del bene comune secondo regole di legge prestabilite. Infatti, quando viene commesso un reato, è lo Stato a essere vittima e a essere leso nei suoi diritti e interessi più legittimi. A tal fine, lo Stato ha affidato al pubblico ministero e alle altre autorità giudiziarie poteri formidabili per decidere le azioni da intraprendere contro il presunto autore di un reato, in modo che l'equilibrio sociale perturbato dalla commissione del reato possa essere rapidamente ristabilito; allo stesso tempo, ha fatto in modo che, nell'esercizio delle sue funzioni, il pubblico ministero non ecceda i suoi poteri, o addirittura ne abusi.Per questo motivo la Costituzione del 18 febbraio 2006, rivista dalla legge n. 11/002 del 20 gennaio 2011, che all'articolo 150 garantisce l'esercizio del potere giudiziario alle Corti e ai Tribunali, organizza chiaramente la fase pre-giudiziale in parallelo.