Si analizzerà l'articolo 1240-A del Codice Civile, che prevede l'usucapione familiare o, come alcuni la chiamano, l'usucapione per abbandono del domicilio. In linea con i principi costituzionali della proprietà privata e della funzione sociale, questa modalità consente di acquisire la proprietà quando uno dei coniugi abbandona la casa per 2 anni ininterrottamente e senza alcuna opposizione. La proprietà deve avere una superficie massima di 250 m², condivisa dall'ex coniuge e utilizzata a fini abitativi. Inoltre, non devono esserci altre proprietà urbane o rurali.