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L’esecuzione penitenziaria dopo “Torreggiani”, tra discrezionalità amministrativa e garanzie giurisdizionaliLa sentenza Torreggiani segna il punto di non ritorno nella dinamica dei rapporti tra giurisdizione ed amministrazione in materia penitenziaria. Inscritta nel decennale contesto delineato da due celebri pronunce costituzionali (sentt. 26/99 e 266/09), la materia dei diritti della persona detenuta continua, infatti, a “riflettere” il buio come all’indomani della riforma penitenziaria del 1975 e della sua espansione del 1986. Nonostante il giudice delle leggi abbia a più riprese ribadito…mehr

Produktbeschreibung
L’esecuzione penitenziaria dopo “Torreggiani”, tra discrezionalità amministrativa e garanzie giurisdizionaliLa sentenza Torreggiani segna il punto di non ritorno nella dinamica dei rapporti tra giurisdizione ed amministrazione in materia penitenziaria. Inscritta nel decennale contesto delineato da due celebri pronunce costituzionali (sentt. 26/99 e 266/09), la materia dei diritti della persona detenuta continua, infatti, a “riflettere” il buio come all’indomani della riforma penitenziaria del 1975 e della sua espansione del 1986. Nonostante il giudice delle leggi abbia a più riprese ribadito l’esigenza di un penetrante sindacato giurisdizionale sull’atto dell’amministrazione (penitenziaria ma non solo) che leda un diritto soggettivo della persona detenuta, il legislatore non ha provveduto a delinearne i confini, demandando alla giurisprudenza una supplenza onerosa e poco producente.La sentenza Torreggiani ha impietosamente evidenziato l’inadeguatezza del c.d. reclamo generico (artt. 35 e 69 ord. penit.), prescrivendo al nostro Paese di approntare, a tutela dei diritti dei detenuti, un sistema complementare di rimedi preventivi e compensativi. A pochi giorni dalla deadline (28 maggio 2014) è importante valutare cosa sia stato fatto e cosa, invece, resti da realizzare.Editoriale a firma del Prof. Oliviero Mazza