Il D.Lgs. n. 150/2015 ridisegna il sistema delle strutture incaricate di agevolare l’incontro di domanda e offerta di lavoro, supportando i lavoratori nella ricerca di un impiego. In particolare, il Decreto istituisce l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito l’ANPAL), con il principale compito di garantire il coordina-mento e il dinamismo delle politiche attive del mercato del lavoro a livello, sia nazionale, sia territoriale. È inoltre previsto che, nello svolgimento dell’attività di politica occupazionale, gli istituti pubblici siano affiancati da privati, accreditati a tale fine secondo meccanismi stabiliti a livello regionale e dalle province autonome, alla luce di criteri direttivi del Ministero del lavoro. Il Decreto interviene infine a modificare le condizioni di accesso e di godimento degli strumenti di sostegno al reddito e degli incentivi all’occupazione. PIANO DELL'OPERA Premessa 1 - Entrata in vigore 2 - Oggetto: riordino della normativa sui servizi per il lavoro e sulle politiche attive 3 - Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1) 4 - Istituzione dell’ANPAL (artt. 4-9) 5 - ISFOL (art. 10) 6 - Modifiche alla disciplina dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 17) 7 - Organizzazione delle politiche attive nell’ambito delle regioni e delle province autonome (art. 11) 8 - Accreditamento dei servizi per il lavoro (art. 12) 9 - Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13) 10 - Monitoraggio e valutazione (art. 16) 11 - Centri per l’impiego (art. 18) 12 - Stato di disoccupazione (art. 19) 13 - Condizioni per ottenere prestazioni di sostegno al reddito (artt. 21-22) 14 - Utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al red-dito per lavori di pubblica utilità (art. 26) 15 - Collocamento della gente di mare (art. 27) 16 - Livelli essenziali delle prestazioni (art. 28) 17 - Riordino degli incentivi all’occupazione e Repertorio naziona-le (artt. 29-30) 18 - Principi generali relativi alla fruizione degli incentivi all’occupazione (art. 31) 19 - Incentivi per i contratti di apprendistato di primo e terzo li-vello (art. 32) 20 - Abrogazioni e norme di coordinamento (art. 34)