L’ampia portata innovativa, e per certi versi rivoluzionaria per il nostro ordinamento, della legge sulle Unioni Civili, sia sotto il profilo sostanziale che lessicale, imponeva una minuziosa opera di coordinamento e di integrazione di tutte quelle fonti normative che facevano riferimento a nozioni divenute incompatibili o insufficienti a seguito dell’introduzione dell’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e della disciplina delle convivenze. Il decreto legislativo n. 5 si è preoccupato di adeguare alla legge n. 76 le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, e di regolamentare le formalità e la procedura relative alla richiesta e alla costituzione dell’unione civile presso l’ufficio dello stato civile. Con il decreto legislativo n. 6, invece, il legislatore ha operato un coordina-mento tra la legge sulle unioni civili e il codice penale, da un lato e il codice di procedura penale, dall’altro. Infine, il decreto legislativo n. 7 è stato dedicato alle modifiche e al riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili. In particolare, sono stati inseriti nella legge 31 maggio 1995, n. 218 gli artt. 32 bis, ter, quater, quinquies destinati ad individuare la legge applicabile in tema di unioni civili.