Tra le novità più rilevanti recate dal d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, va senz’altro annoverata la previsione di norme specificamente dedicate alla crisi delle imprese appartenenti a un gruppo, colmando così una vistosa lacuna del nostro ordinamento.
Nel dettare tali norme, il legislatore sembrerebbe essersi ispirato sostanzialmente a tre idee di fondo: consentire e regolare il trattamento unitario della crisi delle diverse componenti del gruppo, qualora sia prevedibile che il c.d. consolidamento procedurale si risolva in un vantaggio per i creditori coinvolti; mantenere nettamente distinte le masse attive e le masse passive delle singole imprese del gruppo,anche qualora si proceda alla gestione unitaria della crisi; concentrare in un unico contesto disciplinare gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti dannosi prodotti dall’abuso dell’eterodirezione.
Nel volume, che raccoglie i contributi di accademici di diverse università italiane, viene offerta una panoramica completa delle questioni interpretative che la disciplina pone e, al contempo, vengono fornite indicazioni in ordine alle prospettive applicative dei nuovi istituti.
Nel dettare tali norme, il legislatore sembrerebbe essersi ispirato sostanzialmente a tre idee di fondo: consentire e regolare il trattamento unitario della crisi delle diverse componenti del gruppo, qualora sia prevedibile che il c.d. consolidamento procedurale si risolva in un vantaggio per i creditori coinvolti; mantenere nettamente distinte le masse attive e le masse passive delle singole imprese del gruppo,anche qualora si proceda alla gestione unitaria della crisi; concentrare in un unico contesto disciplinare gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti dannosi prodotti dall’abuso dell’eterodirezione.
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