E’ in vigore dal 7 marzo 2015 il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, intitolato “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015). Questo decreto non introduce una nuova fattispecie contrattuale ma crea un nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo nei confronti di operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori per i quali, sempre a decorrere dal 7 marzo 2015, ha avuto luogo una stabilizzazione del rapporto. Un nuovo apparato sanzionatorio che va a coesistere con quello applicabile ai vecchi assunti. La nuova disciplina, ispirata ad una logica di alleggerimento delle tutele previste per i lavoratori e di maggior certezza dei costi connessi ad un licenziamento illegittimo, resta, come da tradizione, variamente declinata in ragione della dimensione del datore di lavoro. STRUTTURA 1 - Entrata in vigore 2 - Oggetto: un nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo 3 - Campo di applicazione del decreto 4 - La tutela reintegratoria con tutela risarcitoria piena 5 - La tutela reintegratoria con tutela risarcitoria attenuata 6 - Tutela indennitaria forte 7 - La tutela indennitaria debole 8 - Criteri generali di calcolo 9 - Revoca del licenziamento 10 - Offerta di conciliazione 11 - Licenziamento collettivo 12 - Non applicazione della procedura preventiva avanti alla DTL nel caso di licenziamento per GMO 13 - Non applicazione del “rito Fornero” Bibliografia