Il recente procedimento disciplinare a carico di un ex componente togato del C.S.M., conclusosi in primo grado con sentenza della Sezione disciplinare che ne ha disposto la rimozione dalla magistratura, ma anche il successivo pronunciamento del plenum del C.S.M., che ha dichiarato la cessazione dalla carica, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di uno dei suoi membri togati più in vista, nonché l’esito delle ultime elezioni del comitato direttivo centrale dell’A.N.M., sono tutti episodi che hanno acceso i riflettori su alcune questioni tecnico-giuridiche di grande interesse, senz’altro note, ma non sempre oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina gius-pubblicistica: il «correntismo» nella magistratura, ossia la presenza e l’influenza di «partiti in toga» (Ainis) nell’attività «associativa» dell’A.N.M., ed in quella di rilievo costituzionale del C.S.M. e della sua Sezione disciplinare; i rischi di «isolazionismo» o di «separatezza» dell’«ordine» giudiziario dall’ordinamento giuridico democratico e unitario repubblicano e, soprattutto, dalla stessa sovranità popolare; il timore, già avvertito dai Costituenti nel 1947, che la magistratura potesse divenire, progressivamente, «un corpo chiuso, una corporazione, un mandarinato» (Ruini), arroccata in una «torre d’avorio» (Persico). Lo studio prende le mosse dall’analisi critica della potestà di vigilanza del Ministro della Giustizia, prosegue con una riflessione, sempre critica, sulla natura di «giudice» e di «giudice speciale» della Sezione disciplinare del C.S.M., provando a chiarire, in via preliminare, la posizione costituzionale, la natura giuridica e la funzione dello stesso C.S.M., che tende sempre di più a caratterizzarsi quale organo «di indirizzo politico», tramite l’uso di «auto-attribuiti» e precari poteri para-normativi. Gli esiti dell’indagine conducono a dubitare della pretesa «configurazione giurisdizionale» del procedimento disciplinare, che sembra realizzare, in realtà, una forma di autodichia «impropria», ovvero l’esercizio di un potere disciplinare «dei magistrati sui magistrati», parzialmente «incontrollato» o, al contrario, significativamente «auto-controllato», che finisce per accentuare quei rischi di «autoreferenzialità» dell’«ordine» giudiziario, già segnalati dai Costituenti, inconciliabili con l’ordinamento democratico ed unitario repubblicano e con lo stesso concetto di Stato di diritto, quale aspetto essenziale dello Stato democratico-pluralista, per la garanzia dei diritti fondamentali.