Le impugnazioni possono riguardare sia le statuizioni sui crediti che quelle sui diritti reali e personali relativi a beni mobili ed ora anche a beni immobili. Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Il successivo art. 99 l. fall. contiene una disciplina unitaria del procedimento, valido per ogni tipo di impugnazione. STRUTTURA A. Attività a carico del ricorrente 1 - Attività preliminare 2 - Redazione del ricorso 3 - Procedimento 4 - Ricorso per cassazione B. Attività a carico del resistente 1 - Attività preliminare 2 - Redazione della memoria 3 - Procedimento 4 - Ricorso per cassazione C. Attività a carico dell'intervenuto 1 - Attività preliminare 2 - Redazione dell'atto di intervento 3 - Procedimento 4 - Ricorso per cassazione D. Attività presso gli uffici giudiziari