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Tradizionalmente le procedure a tutela delle persone incapaci concernevano l’interdizione e l’inabilitazione. Con l’approvazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6 accanto a queste è stata introdotta l’amministrazione di sostegno con lo specifico scopo di diventare lo strumento principale di protezione ordinaria dei soggetti deboli. Conseguentemente, si è ridotto lo spazio applicativo sia dell’interdizione, sia dell’inabilitazione. Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè dalla…mehr

Produktbeschreibung
Tradizionalmente le procedure a tutela delle persone incapaci concernevano l’interdizione e l’inabilitazione. Con l’approvazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6 accanto a queste è stata introdotta l’amministrazione di sostegno con lo specifico scopo di diventare lo strumento principale di protezione ordinaria dei soggetti deboli. Conseguentemente, si è ridotto lo spazio applicativo sia dell’interdizione, sia dell’inabilitazione. Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè dalla maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap della persona interessata, ma in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé; la relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base a tutte le circostanze del caso concreto, alla luce di un criterio che assicuri la massima tutela all’incapace, col suo minor sacrificio. PIANO DELL'OPERA 1. Introduzione 2. L’(in)capacità di agire nell’interdizione e nell’inabilitazione 3. I soggetti che possono ricorrere per l’apertura della procedura di interdizione ovvero di inabilitazione 4. Condizione giuridica dell’interdetto 5. Condizione giuridica dell’inabilitato 6. Fattispecie concrete 7. Il procedimento 8. Attività a carico del richiedente l’apertura della procedura di interdizione o di inabilitazione