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Il "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. In particolare è stato introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione ed il termine di pagamento dei corrispettivi entro 30 o 60 giorni, a seconda che si tratti di merci deteriorabili o meno.Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre, per quelli in essere a tale data, è previsto l'obbligo di adeguamento alle nuove regole entro il 31 dicembre 2012.Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 19 ottobre 2012 ha emanato un…mehr

Produktbeschreibung
Il "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. In particolare è stato introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione ed il termine di pagamento dei corrispettivi entro 30 o 60 giorni, a seconda che si tratti di merci deteriorabili o meno.Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre, per quelli in essere a tale data, è previsto l'obbligo di adeguamento alle nuove regole entro il 31 dicembre 2012.Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 19 ottobre 2012 ha emanato un provvedimento di natura regolamentare finalizzato a chiarire i principali aspetti applicativi della norma.Il presente lavoro si propone di illustrare le novità dando particolare rilievo alle questioni più controverse, alla luce anche delle novità introdotte con la conversione in legge del d.l. 179 del 18 ottobre 2012 ("Decreto Sviluppo 2.0"), intervenuta con legge 221 del 17 dicembre 2012.Novità di rilievo sono state introdotte con la Delibera dell'AGCM (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato) del 6 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 58 del 9 marzo 2013, che ha definito le procedure istruttorie in materia di controlli sulla corretta applicazione dell’articolo 62 in questione.In quest'ambito, l'articolo 30-bis del "Decreto del Fare" (d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 98 del 9 agosto 2013), senza intervenire sulla disciplina di cui all'articolo 62 in oggetto, prevede che l'imprenditore agricolo possa diventare protagonista diretto della filiera agroalimentare, con la possibilità di effettuare attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, senza determinare un cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e potendo esercitare la vendita su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.