La responsabilità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico è un principio consolidato nella giurisprudenza italiana. Unico legittimato passivo in giudizio è il Ministero dell'Istruzione, potendo, in sede di azione di rivalsa del Ministero, rispondere del fatto illecito l’insegnate che ha agito con dolo o colpa grave. Lo studio ripercorre le tappe che hanno portato all’affermazione della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, ribaltando i rapporti Stato-cittadino e amplificando la tutela giudiziaria di quest'ultimo di fronte ad un'amministrazione sempre più equiparata a un soggetto privato. In quest'ottica di rafforzamento effettivo e sostanziale dei diritti dei cittadini, sul modello europeo voluto dalla Corte di giustizia della Comunità, il rapporto allievo-scuola è definito dalla Suprema di Cassazione come un vero e proprio contratto dal quale sorge, nel quadro complessivo dell’obbligo di istruire e educare, anche l’obbligazione in capo agli istituti scolastici di tutelare la salute e l’integrità fisica degli alunni e, dunque, uno specifico obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità fisica degli studenti per tutto il tempo che usufruiscono delle prestazioni scolastiche.