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Nel vasto panorama dell’illecito, talvolta accade che i confini tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale si facciano mobili e non ben definibili.Divenendo duttili strumenti nelle mani degli interpreti ed oltrepassando la rigidità delle classificazioni, gli istituti – conformandosi di volta in volta alle peculiarità del caso concreto – subiscono nel tempo aggiustamenti funzionali ad una concreta risposta alle richieste di giustizia.Proprio all’interno di questo complesso quadro – in cui inevitabilmente si scontrano e si confrontano il diritto e la realtà, nel tentativo…mehr

Produktbeschreibung
Nel vasto panorama dell’illecito, talvolta accade che i confini tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale si facciano mobili e non ben definibili.Divenendo duttili strumenti nelle mani degli interpreti ed oltrepassando la rigidità delle classificazioni, gli istituti – conformandosi di volta in volta alle peculiarità del caso concreto – subiscono nel tempo aggiustamenti funzionali ad una concreta risposta alle richieste di giustizia.Proprio all’interno di questo complesso quadro – in cui inevitabilmente si scontrano e si confrontano il diritto e la realtà, nel tentativo che il primo si plasmi sulle esigenze in costante mutamento della seconda e non sia quest’ultima a cedere il passo al rigido formalismo giuridico – vengono a collocarsi le teorizzazioni (e successivamente le applicazioni pratiche) del “contatto sociale”.Tale istituto raccoglie in sé una serie di ipotesi di danno che si pongono a metà strada fra il contratto e il “torto”, trovando posto in quella zona che possiamo definire “grigia”, che si interpone fra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale.La mobilità dei confini fra i due tipi di responsabilità viene oggi confermata dal fatto che, una molteplicità di ipotesi tradizionalmente ricondotte all’alveo della responsabilità ex art. 2043 cod.civ., sembrano essere attratte all’interno della responsabilità contrattuale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1218 cod.civ.Il contatto sociale rappresenta, quindi, quello strumento duttile nelle mani degli interpreti di cui si diceva, mediante il quale si rende possibile tale trasmigrazione; offrendo al soggetto che chiede tutela, di beneficiare della più favorevole disciplina della responsabilità contrattuale, pur in mancanza di un accordo negoziale tra le parti, che possa assurgere a fonte dell’obbligazione.L’espressione “contatto sociale” indica, dunque, un rapporto socialmente tipico, che ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo di affidamento, in virtù del fatto che si tratta di un rapporto “qualificato” dall’ordinamento giuridico, il quale vi ricollega una serie di doveri specifici di comportamento attivo.Ferma l’assenza del contratto, la riconduzione di tali fattispecie all’illecito aquiliano, si appalesa in plurime circostanze insoddisfacente in termini di tutela e, comunque, non adeguato alle circostanze proprie del caso concreto, in considerazione del forte di affidamento nella professionalità dell’altro che caratterizza queste particolari ipotesi di responsabilità.Tale “fiducia” porterebbe in dote il sorgere di un rapporto obbligatorio alla cui violazione non potrebbe che applicarsi la responsabilità contrattuale, meglio definita come “responsabilità da inadempimento di obbligazioni”, derivanti non solo da contratto ma da ogni fatto o atto idoneo ex art. 1173 cod.civ.