Viene analizzata la figura del mantenimento del coniuge e dei figli, in caso di separazione o divorzio, che da sempre costituisce uno degli argomenti più importanti e controversi del diritto di famiglia.
Il matrimonio determina l’obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazione, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento eventualmente previsto dal giudice.
L’obbligo di provvedere al mantenimento della prole, in costanza di matrimonio, è previsto dall’art. 147 del codice civile. Esso non si estingue con la separazione ed il divorzio, né termina con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, proseguendo fino a quando gli stessi, entro termini ragionevoli, non abbiano raggiunto la piena indipendenza economica.
Da decenni la giurisprudenza, interpretando la legge, elabora criteri per la quantificazione dell’obbligo di mantenimento.
Nell’attualità, in altri Paesi, il criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è in via di superamento, venendo sostituito dal criterio della tendenziale autosufficienza di ciascuno dei coniugi, quanto meno allorché la fine
Il matrimonio determina l’obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazione, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento eventualmente previsto dal giudice.
L’obbligo di provvedere al mantenimento della prole, in costanza di matrimonio, è previsto dall’art. 147 del codice civile. Esso non si estingue con la separazione ed il divorzio, né termina con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, proseguendo fino a quando gli stessi, entro termini ragionevoli, non abbiano raggiunto la piena indipendenza economica.
Da decenni la giurisprudenza, interpretando la legge, elabora criteri per la quantificazione dell’obbligo di mantenimento.
Nell’attualità, in altri Paesi, il criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è in via di superamento, venendo sostituito dal criterio della tendenziale autosufficienza di ciascuno dei coniugi, quanto meno allorché la fine