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Può darsi un fondamento teologico del diritto? È auspicabile o addirittura necessario un fondamento teologico del diritto (e dei diritti)? Nel corso del tempo, si sono date a queste domande differenti risposte, sia istituzionali che teoretiche, sia affermative che negative. La continua rinascita del diritto naturale (come, solo per limitarsi al Novecento, hanno via via testimoniato molti autori), anche quando non a fondamento teologico (ma comunque organizzato intorno a un fondamento sottratto alla disponibilità da parte del diritto positivo), sembra mettere in evidenza un bisogno…mehr

Produktbeschreibung
Può darsi un fondamento teologico del diritto? È auspicabile o addirittura necessario un fondamento teologico del diritto (e dei diritti)? Nel corso del tempo, si sono date a queste domande differenti risposte, sia istituzionali che teoretiche, sia affermative che negative.
La continua rinascita del diritto naturale (come, solo per limitarsi al Novecento, hanno via via testimoniato molti autori), anche quando non a fondamento teologico (ma comunque organizzato intorno a un fondamento sottratto alla disponibilità da parte del diritto positivo), sembra mettere in evidenza un bisogno insopprimibile di certezza del fondamento, che può essere ovviamente tacciato di ingenuità o arcaismo o primitivismo, demolito o semplicemente irriso, esattamente come è accaduto e accade al pensiero intorno a Dio, ma, alla fine, non eluso.
Il saggio ha un forte profilo diacronico, spaziando dalla filosofia del diritto dello stoicismo greco e romano al Novecento, passando per le tappe fondamentali della tarda antichità cristiana, della Scolastica medievale, della Riforma protestante, della seconda Scolastica, del neo-tomismo, cercando di mettere in rilievo l'apporto di tre grandi tradizioni, e altrettante correnti di pensiero, tuttora vive e feconde: quella cristiana cattolica, quella cristiana riformata e quella ebraica. La trattazione ha dunque riguardo in misura largamente prevalente alle dottrine e ai sistemi giuridici occidentali, con le uniche eccezioni costituite dal diritto islamico e dai diritti arcaici, nei quali è imprescindibile il legame fra religione e legge.