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La differenzione operata dai “culti” tra “ quaestio facti” e “quaestio iuris” fece emergere la valutazione giudiziale “ ex sententia animi”, secondo il rescritto Adrianeo, e mise totalmente in ombra le “prove legali” escogitate dai “ doctores”. Anche la prova indiziaria fu ritenuta atta a convincere il giudice, mentre si assegnò sempre maggiore importanza al dettato legislativo in merito alla pena da irrogare. Dal canto suo la dottrina italiana era sempre più propensa a porre in rilievo la “ratio legis” ed a negare che fosse possibile operare una “extensio in poenalibus”. Divergenze fra le…mehr

Produktbeschreibung
La differenzione operata dai “culti” tra “ quaestio facti” e “quaestio iuris” fece emergere la valutazione giudiziale “ ex sententia animi”, secondo il rescritto Adrianeo, e mise totalmente in ombra le “prove legali” escogitate dai “ doctores”. Anche la prova indiziaria fu ritenuta atta a convincere il giudice, mentre si assegnò sempre maggiore importanza al dettato legislativo in merito alla pena da irrogare. Dal canto suo la dottrina italiana era sempre più propensa a porre in rilievo la “ratio legis” ed a negare che fosse possibile operare una “extensio in poenalibus”. Divergenze fra le teorie degli Umanisti e la prassi forense si manifestarono sulla interpretazione della legge, ma per quanto concerneva il “quanto ed il “quale” della prova, entrambi contribuirono a rafforzare il potere di “arbitrium” assegnato ai giudici dei tribunali superiori.