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La Legge fallimentare nel suo testo originario disciplinava i mezzi di gravame in tre distinte disposizioni, ora è il nuovo art. 98 l. fall. prevede i rimedi impugnatori dello stato passivo: l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi, la revocazione e il procedimento di correzione degli errori materiali. Le impugnazioni possono riguardare sia le statuizioni sui crediti che quelle sui diritti reali e personali relativi a beni mobili ed ora, a seguito della riforma, anche a beni immobili. Con l’opposizione allo stato passivo il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili…mehr

Produktbeschreibung
La Legge fallimentare nel suo testo originario disciplinava i mezzi di gravame in tre distinte disposizioni, ora è il nuovo art. 98 l. fall. prevede i rimedi impugnatori dello stato passivo: l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi, la revocazione e il procedimento di correzione degli errori materiali. Le impugnazioni possono riguardare sia le statuizioni sui crediti che quelle sui diritti reali e personali relativi a beni mobili ed ora, a seguito della riforma, anche a beni immobili. Con l’opposizione allo stato passivo il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore. Il successivo art. 99 l. fall. contiene una disciplina unitaria del procedimento, valido per ogni tipo di impugnazione. PIANO DELL'OPERA A - Attività a carico del ricorrente Fase 1 – Attività preliminare Fase 2 – Redazione del ricorso Fase 3 – Procedimento Fase 4 – Ricorso per cassazione B - Attività a carico del curatore Fase 1 – Attività preliminare Fase 2 – Redazione della memoria Fase 3 – Procedimento Fase 4 – Ricorso per cassazione