Non viola la giustizia generale se non chi, spinto dalla passione, trasgredisce il contratto della convivenza umana (come per es. il furto, la rapina, l’adulterio, l’incesto e altre simili trasgressioni), oppure la [legge della] natura (come per es. le azioni oltraggiose, i maltrattamenti violenti, l’omicidio, la sodomia, l’accoppiamento con gli animali), oppure la giusta misura nelle azioni permesse (come è lo sferzare lo schiavo o un figlio più di quanto si deve, mangiare e bere più di quanto è necessario, giacere con la propria moglie più di quanto è conveniente e altre simili azioni).