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La L. 103/17 ha modificato l’art. 159 c.p. , soprattutto i commi 2 e 3, ed ha così contemperato, nel modo più semplice e lineare, due distinti interessi spesso apparsi non solo contrapposti, ma anche inconciliabili. Oggi sono divenuti meno contrastanti l'interesse dell'imputato ad impugnare, ad introdurre il giudizio d'impugnazione al fine di ottenere una sentenza favorevole, e l'interesse dello Stato ad evitare che, anche a causa dello svolgimento del giudizio d'impugnazione, abbia a maturare la prescrizione. Risulta oggi infatti privato di valore, ai fini della prescrizione, il tempo…mehr

Produktbeschreibung
La L. 103/17 ha modificato l’art. 159 c.p. , soprattutto i commi 2 e 3, ed ha così contemperato, nel modo più semplice e lineare, due distinti interessi spesso apparsi non solo contrapposti, ma anche inconciliabili. Oggi sono divenuti meno contrastanti l'interesse dell'imputato ad impugnare, ad introdurre il giudizio d'impugnazione al fine di ottenere una sentenza favorevole, e l'interesse dello Stato ad evitare che, anche a causa dello svolgimento del giudizio d'impugnazione, abbia a maturare la prescrizione. Risulta oggi infatti privato di valore, ai fini della prescrizione, il tempo necessariamente impiegatosi nel grado d'impugnazione; ciò però solo quando possa occorrere per il seguito che si veda impegnativo, ed entro i precisi limiti di tempo di mesi 18. Nel tempo occorso alla decisione sull'appello, se esso venisse accolto, con l’annullamento della condanna o con l’assoluzione, la prescrizione però non si sarà avvicinata. Il tradizionale principio “Contra non valentem agere non currit praescriptio” si applica oggi, per gli ultimi 18 mesi rispetto all’ultima sentenza, all’ipotesi che il giudice dell’impugnazione avesse annullato la sentenza precedente. L’annullamento in Cassazione, analogamente, comporta per il successivo giudizio di rinvio che la prescrizione sia differita in base alla nuova sospensione, che evidentemente dovrà precederla.