Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico sulla sicurezza.Tali modifiche sono relative agli articoli 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico sulla sicurezza che, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla presente notizia.Tra le modifiche segnaliamo quelle introdotte nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista: la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.