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La malattia nel rapporto di lavoro presenta una definizione più ristretta rispetto a quella utilizzata in medicina legale[1]. In medicina legale infatti si definisce malattia qualsiasi alterazione anatomica e funzionale, locale o generale, suscettibile di avere una propria evoluzione. Anche una semplice escoriazione dunque può essere considerata malattia. Viceversa la nozione giuslavoristica di malattia si limita a prendere in considerazione gli effetti che da essa scaturiscono e che determinano la sospensione del rapporto di lavoro. Per il soggetto malato sono previste diverse tutele tra le…mehr

Produktbeschreibung
La malattia nel rapporto di lavoro presenta una definizione più ristretta rispetto a quella utilizzata in medicina legale[1]. In medicina legale infatti si definisce malattia qualsiasi alterazione anatomica e funzionale, locale o generale, suscettibile di avere una propria evoluzione. Anche una semplice escoriazione dunque può essere considerata malattia. Viceversa la nozione giuslavoristica di malattia si limita a prendere in considerazione gli effetti che da essa scaturiscono e che determinano la sospensione del rapporto di lavoro. Per il soggetto malato sono previste diverse tutele tra le quali quelle economiche, normative e previdenziali. Ai fini del rapporto di lavoro dunque si considera malattia non qualsiasi alterazione dello stato psico-fisico del lavoratore, ma solo le ipotesi in cui l’infermità determina una concreta ed attuale incapacità al lavoro specifico[2]. La malattia, per rientrare nella tutela prevista dalla legge o dai contratti collettivi, deve comportare un concreto impedimento lavorativo. È pertanto necessario valutare caso per caso l’incidenza che la stessa riveste all’interno del singolo rapporto di lavoro considerato, onde poter qualificare un apparentemente semplice impedimento come malattia. La nozione di malattia rilevante ai fini giuslavoristici non può pertanto essere basata su un giudizio clinico, che si sostanzia nell’accertamento della mera sussistenza della malattia e nella previsione della sua durata, ma deve essere al contrario più vicina ad un giudizio che tenga conto della correlazione tra la malattia e le caratteristiche del lavoro svolto dal soggetto.