La criminalità organizzata - di cui il fenomeno mafioso rappresenta l’espressione più qualificante - presenta caratteristiche identificative di non sempre facile indicizzazione, ma contrassegnate tutte dal comune denominatore del tradursi in dinamiche comportamentali che si snodano in diacroniche temporali imprevedibili con una capacità di capillare penetrazione nel tessuto sociale, istituzionale, politico ed economico, per sovvertirne regole e contenuti.
A tale potenziale destabilizzante, configurabile di fatto come una sorta di contropotere, l’ordinamento giuridico ha opposto un articolato regime preventivo-repressivo che involge il diritto penale, il diritto processuale e il diritto penitenziario.
Il testo focalizza, in particolare, i mezzi di contrasto al crimine organizzato predisposti in ambito penitenziario e il trattamento differenziato - il sistema definito come “doppio binario” perché imperniato sulla previsione di circuiti trattamentali diversi a seconda del titolo di reato su cui si fonda la detenzione - che il diritto carcerario riserva ai detenuti per delitti di criminalità organizzata.
A tale potenziale destabilizzante, configurabile di fatto come una sorta di contropotere, l’ordinamento giuridico ha opposto un articolato regime preventivo-repressivo che involge il diritto penale, il diritto processuale e il diritto penitenziario.
Il testo focalizza, in particolare, i mezzi di contrasto al crimine organizzato predisposti in ambito penitenziario e il trattamento differenziato - il sistema definito come “doppio binario” perché imperniato sulla previsione di circuiti trattamentali diversi a seconda del titolo di reato su cui si fonda la detenzione - che il diritto carcerario riserva ai detenuti per delitti di criminalità organizzata.